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Date Posted: 05:37:42 10/20/00 Fri
Author: Anonymous
Subject: ATTIVITA' ANTISINDACALE - (Estremi per denuncia)

COBAS SCUOLA - ATTIVITA' ANTISINDACALE
Durante l'effettuazione di scioperi non è consentito sostituire personale in
sciopero.
I Capi d'Istituto non hanno alcuna facoltà di far confluire il personale non
scioperante alla 1° ora ne' di organizzare forme sostitutive di organizzazione
del servizio, ne' come tu dici di "coprire i buchi" degli scioperanti con
risorse disponibili (dopo che hanno fatto i corsi con la Confindustria per i
"dirigenti" siamo diventati anche LORO risorse ...sigh...).
Alcune di queste attività (ma non certamente la sostituzione sic et
simpliciter del personale in sciopero, erano previste nell'art. 2 comma 3 (e
solo per il personale docente e non per il personale ATA), dell'allegato sulle
norme di garanzia del precedente contratto (CCNL 1995), ma non è più prevista
dall'allegato di attuazione della Legge 146-90 del CCNL 1998-2001.
E' chiaro che nell'eventualità di adesione allo sciopero dell'insegnante della
1° ora le classi non dovevano entrare, punto e basta. Questo è previsto.
Il Capo d'Istituto doveva, giorni prima dello sciopero verificare e comunicare
ai genitori ed ai ragazzi l'eventuale riduzione del servizio scolastico o la
sospensione totale dello stesso.
Ogni sostituzione, ribadisco, è una attività antisindacale che viola
gravemente il diritto di sciopero.
Se ci fornirai gli estremi della scuola valuteremo se esistono le condizioni
per presentare un ricorso al Giudice del Lavoro competente per attività
antisindacale (tieni presente che sono già centinaia i Capi d'Istituto
condannati in tutta Italia per analoghe attività).
Allego le norme d'attuazione del CCNL 1998-2001 relative allo sciopero.
L'assurdità è che contro queste norme abbiamo combattuto ed ora dobbiamo
ancora lottare per farle rispettare perché nell'applicazione delle stesse i
signori "dirigenti" riescono sempre ad essere più realisti del re e peggiorare
e violare qualsiasi norma.

RIPRENDIAMOCI LA PAROLA: LISTE RSU COBAS IN OGNI SCUOLA.

Ciao.
Nicola Giua
(nicogiua@tiscalinet.it)
COBAS SCUOLA CAGLIARI
cobascuola.ca@tiscalinet.it
COBAS Scuola Nazionali
mail@cobas-scuola.org

--------------------------------------------------------------------------------

C.C.N.L. Comparto Scuola 1998/2001 sottoscritto il 26 maggio 1998
ALLEGATO ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale della scuola sono:
a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati
dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica
delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti
connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti
strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art. 1 dovrà essere
assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro
contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett.
d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto
all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini
e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di
licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio,
esami di Stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei
casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione
del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per
quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle
pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e
comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base
all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle
precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla
mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno
individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del
personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili di cui al precedente comma 1.
L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle
more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti
accordi nella stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo
sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più
comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi
d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e,
almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno
le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie
nonché al Provveditore agli Studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà
altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire
al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la
comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal
Provveditore agli Studi.
4. I capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla
base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i
propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei
contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime
istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili
ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni
aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal
vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in
servizio.
I capi d'istituto e gli organi dell'Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi
all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero
relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze
sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve
contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata
oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere
inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più
comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
Amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo
temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica
Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi
relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere
comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati
agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero
una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione
di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di
informazione garantiscano all'utenza un'informazione chiara, esauriente e
tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce
orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività
educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2
si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico,
espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera
d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno
scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno
scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali
(equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di
istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i
due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un
intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti
per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi
d'istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono
essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se
le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno
pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non
essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili
ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore
di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli
scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere
stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni
dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare
un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come
terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze
fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel
comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che
l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti
riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un
tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione.
Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i
Provveditorati agli Studi per quelli a livello locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di
esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le Amministrazioni si astengono
dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori
direttamente coinvolti nel conflitto.



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